Con la conversione in legge del d.l. n. 69/2013 - recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto del Fare convertito con legge 98/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) - è stato approvato un emendamento in materia di sicurezza sul lavoro che interviene direttamente sull’art. 3 c. 12-bis del .Lgs 81/08 ampliando la platea dei soggetti tutelati.
L’attuale quadro normativo
L’art. 12-bis del D.Lgs 81/08 prevede che ai volontari, di cui alla legge 266/91 ed a quelli che effettuano il servizio civile sono applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell’art. 21 del Testo Unico della Sicurezza. Pertanto i volontari devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico; e devono, qualora svolgano la loro prestazione in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. I volontari hanno inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Nel caso in cui la prestazione del volontario è svolta nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (ad esempio un ospedale), il comma 12-bis del D.lgs 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro ricade, anche l’obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della stessa organizzazione.
Le modifiche apportate con la Legge 98/2013
La norma interviene direttamente sull’art. 3, comma 12-bis del d.lgs. 81/2008 ampliando la platea dei destinatari (i volontari di cui alla Legge 266/91 e quelli in Servizio Civile) anche a quei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) (ad esempio coloro che svolgono prestazioni occasionali), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. I contenuti di cui all’art. 21 sono esplicitati nella descrizione dell’attuale quadro normativo
Conclusioni
Dalle modifiche normative intervenute nulla è cambiato per le associazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e per i volontari di Servizio Civile rispetto alla precedente formulazione dell’art. 3 c. 12 bis del D.Lgs 81/08, che ha previsto solo l’individuazione di ulteriori fattispecie tutelate.
Nulla è cambiato anche nei confronti delle associazioni di protezione civile alle quali si continua ad applicare la consolidata vigente normativa (art. 3 c.3-bis D.Lgs 81/08 e smi)
Autore:
Nicola De Rosa
Resp. Unità Operativa Vigilanza Tecnica DTL di Lodi
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